Prova disciplinare per i docenti assunti da graduatoria unificata

I docenti assunti con contratto a tempo determinato da graduatoria unificata, che stanno svolgendo il periodo di prova per l'assunzione a tempo indeterminato, dovranno superare regolarmente il periodo di prova entro il 30 giugno ottenendo parere favorevole dal comitato interno di valutazione dopo la discussione della relazione finale.

In aggiunta, successivamente e pertanto presumibilmente nel mese di luglio, dovranno affrontare la prova disciplinare che consiste in un colloquio di idoneità volto a verificare quanto previsto dall'art.8 del Decreto Ministeriale 242 del 30 luglio 2021 https://www.flcgil.it/files/pdf/20210809/decreto-ministeriale-242-del-30-luglio-2021-assunzioni-da-gps-finalizzate-al-ruolo%20.pdf

La prova disciplinare è superata dai candidati che raggiungono l'idoneità e quindi non comporta l'attribuzione di un punteggio specifico. A seguito della positiva valutazione del percorso di formazione e prova e di giudizio positivo della prova disciplinare il docente è assunto a tempo indeterminato dal 1 settembre 2023.

Il giudizio negativo relativo alla prova disciplinare comporta la decadenza dalla procedura ed è preclusa la trasformazione a tempo indeterminato del contratto.

Stiamo organizzando alcuni incontri per aiutarvi nella preparazione della prova disciplinare. Per iscrivervi dovete compilare entro mercoledì 26 aprile il modulo al seguente link:

https://forms.gle/cKGez5CbEEugHaQz9

Vi ricordiamo, inoltre, che pur non avendo potuto fare richiesta di trasferimento, a seguito delle nostre pressanti richieste, abbiamo ottenuto per voi la possibilità di richiedere l'assegnazione provvisoria dopo aver superato la prova disciplinare, se in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) ricongiungimento a figli, coniuge, fratelli e genitori beneficiari della legge 104/92, solo nel caso in cui il docente non si sia avvalso della precedenza per l’immissione in ruolo;

b) esigenze di assistenza a figli nati dopo il 1° gennaio 2011, ovvero nati dopo il 1° gennaio 2005 se figli conviventi in famiglia monoparentale, solo nel caso in cui al momento della scelta della sede di titolarità definitiva non fossero disponibili istituzioni scolastiche distanti dal comune di ricongiungimento meno di 30 chilometri ovvero meno di 20 chilometri per le sedi periferiche, così come definite dalla deliberazione della Giunta provinciale, n. 719 del 27/04/2018;

c) esigenze di assistenza a genitori conviventi, certificata da medico specialista, che compiono 75 anni entro il 31 dicembre dell'anno in corso al momento della
presentazione della domanda;

d) gravi esigenze di salute del richiedente per le quali necessita di particolari cure a carattere continuativo effettuabili unicamente da centro specializzato avente sede nel comune dell’istituzione scolastica richiesta, ovvero in uno dei comuni compresi nella  stessa, documentate con certificazione rilasciata dall’Istituto di cura.

5 aprile 2023