Mobilità del personale docente: firmato il contratto decentrato provinciale

Mobilità del personale docente: firmato il contratto decentrato provinciale. Tempi stretti per la presentazione delle domande. Chiusura dei termini 16 marzo 

Si è chiusa la trattativa sul contratto decentrato provinciale sulla mobilità dei docenti della scuola a carattere statale. Il risultato è funzionale, non ideale.

La nostra richiesta cruciale era la rimozione del vincolo triennale sulla sede per i neoassunti, reintrodotto dalla legge finanziaria provinciale 2022. Richiesta motivata dalla convinzione che la continuità didattica non si persegua vincolando i docenti per decreto ma sia ottenibile solo garantendo massima libertà di movimento, da cui ne deriva un miglior bilanciamento dei tempi di vita e lavoro in virtù di una sede di lavoro congeniale. Per rimuovere il vincolo dalla legge serviva una volontà politica che non c'è stata o non si è manifestata.

L'unica strada percorribile in sede di contrattazione era mitigare più possibile gli effetti di quel vincolo negoziando e ottenendo quanto segue.

Intercettare e applicare anche in Trentino le deroghe previste a livello nazionale per consentire ai docenti immessi in ruolo a settembre 2023 di fare domanda mobilità definitiva in caso di:

- genitori di figlio di età inferiore a 12 anni, che compie i 12 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in corso;
- coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Eliminare l'obbligo di presentare domanda di mobilità definitiva per poter chiedere assegnazione provvisoria. Obbligo che avrebbe precluso l'assegnazione provvisoria agli immessi in ruolo con decorrenza 1° settembre 2023 soggetti al vincolo triennale, a meno che non rientranti nelle categorie di al punto precedente per cui è prevista deroga. Decaduto tale obbligo tutti i docenti immessi in ruolo col 1° settembre 2023 potranno chiedere assegnazione provvisoria nei seguenti casi:

a) ricongiungimento al coniuge o al convivente nel caso la sede di titolarità disti dal comune di ricongiungimento più di 30 chilometri; per i docenti
titolari nelle sedi periferiche non si applica alcun limite chilometrico;
b) ricongiungimento ai figli minorenni;
c) ricongiungimento a figli maggiorenni, coniuge, fratelli e genitori beneficiari della legge 104/92;
d) avvicinamento alla propria residenza per docenti che compiono 60 anni entro il 31 dicembre dell'anno in corso, qualora la sede di titolarità disti dal comune di residenza più di 30 chilometri; per i docenti titolari nelle sedi periferiche non si applica alcun limite chilometrico;
e) gravi esigenze di salute del richiedente per le quali necessita di particolari cure a carattere continuativo effettuabili unicamente da centro specializzato avente sede nel comune dell’istituzione scolastica richiesta, ovvero in uno dei comuni compresi nella stessa, documentate con certificazione rilasciata dall’Istituto di cura.

Consentire la mobilità annuale anche ai docenti che saranno immessi in ruolo con decorrenza 1° settembre 2024 per i seguenti motivi:

a) ricongiungimento a figli, coniuge, fratelli e genitori beneficiari della legge 104/92, solo nel caso in cui il docente non si sia avvalso della precedenza per l’immissione in ruolo;
b) esigenze di assistenza a figli nati dopo il 1° gennaio 2006 e quindi inferiori ai 18 anni (rispetto ai 12 inizialmente proposti dall'amministarazione) solo nel caso in cui al momento della scelta della sede di titolarità definitiva non siano disponibili istituzioni scolastiche distanti dal comune di ricongiungimento meno di 30 chilometri, con l’esclusione dei docenti titolari nelle sedi periferiche, per i quali non si applica il limite chilometrico;
c) esigenze di assistenza a genitori conviventi, certificata da medico specialista, che compiono 75 anni entro il 31 dicembre dell'anno in corso;
d) gravi esigenze di salute del richiedente per le quali necessita di particolari cure a carattere continuativo effettuabili unicamente da centro specializzato avente sede nel comune dell’istituzione scolastica richiesta, ovvero in uno dei comuni compresi nella stessa, documentate con certificazione rilasciata dall’Istituto di cura.

Quanto evidenziamo in grassetto sono migliorie che abbiamo apportato col lavoro di contrattazione. Non è il risultato ideale, ma il migliore possibile considerate le carte in tavola. L'alternativa sarebbe stato non firmare, come tra l'altro ha già annunciato di fare un'altra organizzazione sindacale. Se non avessimo firmato anche noi ne sarebbe derivato ulteriore disordine con la riapplicazione del contratto dell'anno scorso o modifiche unilaterali da parte dell'amministrazione. In questo momento, anche in virtù dei tempi strettissimi per la presentazione della domanda, nessuno può permettersi di perdere ancora tempo o creare scompiglio.

Il 26 febbraio u.s., in anticipo rispetto alla consuetudine, si sono aperti i termini nazionali per la presentazione delle domande di mobilità per i docenti per l'a.s. 2024/2025 e chiuderanno il 16 marzo 2024.

I docenti di ruolo che intendano presentare domanda di trasferimento, passaggio di cattedra o di ruolo DEVONO presentarla tramite ISTANZE ON LINE. 

Un punto molto importante dell'Ordinanza ministeriale sulla mobilità stabilisce che "l'abilitazione per una delle classi di concorso oggetto di accorpamento ai sensi del Decreto ministeriale del 22 dicembre 2023, n. 255, consente il passaggio sull'altra classe di concorso accorpata". Ciò significa che i docenti già abilitati su una delle classi di concorso oggetto di accorpamento potranno effettuare il passaggio sull'altra classe di concorso accorpata. 

Ai nostri iscritti che ne faranno espressamente richiesta scrivendo a flc@cgil.tn.it invieremo un video tutorial passo passo per la compilazione della domanda di mobilità, che consigliamo vivamente di seguire. Chi nutrisse ancora dubbi sulla correttezza della propria domanda potrà comunque chiedere un appuntamento per una consulenza scrivendo sempre a flc@cgil.tn.it

Trento, 1° marzo 2024