Rimosso il vincolo triennale sulla sede per i docenti neoassunti nella scuola
Vi avevamo annunciato che la nostra richiesta di rimuovere il vincolo triennale sulla sede per i neoassunti entrato in vigore nel 2023 era stata finalmente presa seriamente in carico dalla politica in quanto era necessario intervenire sulla Legge provinciale sulla scuola, la n. 5 del 2006.
In un incontro tenuto ieri dall'assessore Gerosa con le OO.SS., ormai conclusa la sessione consiliare che ha interessato la settimana che si va chiudendo, ci è stato confermato che l'emendamento presentato è passato e che quindi il vincolo triennale sulla sede per i neoassunti è stato "rivisto".
Dico rivisto perché in realtà il vincolo non scompare del tutto. Come avevamo accennato, nella riformulazione del comma 2 dell'articolo 94 della Legge 5, il vincolo triennale inizia ad agire non più al momento dell'assunzione del docente, bensì dal momento in cui vede accolta la propria domanda volontaria di mobilità territoriale o professionale definitiva, nel caso in cui la sede assegnata ricada nelle prime cinque preferenze espresse in domanda.
Questo significa che il docente che presenti domanda di mobilità territoriale o professionale - sia in ambito provinciale sia da altra provincia - dovrà ponderare accuratamente le preferenze da indicare, nella consapevolezza che in caso di accoglimento dell'istanza e di destinazione a una delle prime cinque sedi espresse, dovrà rimanervi per almeno tre anni.
Per chi avesse esigenze di mobilità molto puntuali dettate da motivazioni familiari, di cura o assistenza, supponiamo concentrate su due/tre sedi o anche una soltanto, il consiglio è quello di indicare solo queste e non esprimere altre preferenze. In questo modo non si correrà il rischio di vedersi assegnati su una quarta o quinta preferenza poco aderente alle proprie esigenze, sulla quale però si risulterebbe vincolati per tre anni.
In caso di mancato accoglimento della propria domanda di mobilità definitiva rimarrà da giocare la carta dell'assegnazione provvisoria per le motivazioni previste che riportiamo sinteticamente:
a) ricongiungimento al coniuge o al convivente, solo nel caso in cui la sede di titolarità disti dal comune di ricongiungimento più di 30 chilometri (nessun vincolo chilometrico per docenti titolari nelle sedi periferiche);
b) ricongiungimento ai figli minorenni;
c) ricongiungimento a figli maggiorenni, coniuge, fratelli e genitori beneficiari della legge 104/92;
d) avvicinamento alla propria residenza per docenti che compiono 60 anni entro il 31 dicembre dell'anno in corso, qualora la sede di titolarità disti dal comune di residenza più di 30 chilometri (nessun vincolo chilometrico per docenti titolari nelle sedi periferiche);
e) gravi esigenze di salute del richiedente per le quali necessita di particolari cure a carattere continuativo effettuabili unicamente da centro specializzato avente sede nel comune dell’istituzione scolastica richiesta, ovvero in uno dei comuni compresi nellastessa, documentate con certificazione rilasciata dall’Istituto di cura.
Ricordiamo che i termini di presentazione delle domande di mobilità chiudono il 16 marzo, tra una settimana.
Trento, 9 marzo 2024